Il Consiglio dei Ministri dello scorso 22 giugno ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Le finalità della direttiva UE consistono essenzialmente nel promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Lo schema di decreto approvato prevede:
- a regime il congedo di paternità di 10 giorni fruibile in 2 mesi;
- sale a 11 mesi il congedo parentale per il genitore solo;
- fino a 9 mesi congedo parentale con indennità del 30%;
- 12 anni età del minore per la fruizione del congedo;
- indennità maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste;
- sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano i congedi e impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere.
Il decreto e la direttiva applicata modificheranno quindi il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la Legge n. 104/1992, la Legge n. 81/2017 e il D.Lgs. n. 81/2015.
In particolare, l’art. 3 del decreto, modifica la legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3, prevedendo l’estensione ai conviventi e alla parte dell’unione civile del diritto a ottenere il congedo di due anni (Dlgs 151/2001), riducendo a un mese i tempi di accoglimento dell’istanza, e quello di fruire di tre giorni di permesso mensile (Legge 104/92), riconoscendo anche la possibilità di fruirne in maniera alternata.
Sempre con riferimento all’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dopo il comma 6, è inserito il 6-bis che stabilisce che “i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato”.
Dunque, con questa nuova previsione, viene di fatto introdotto il diritto alla priorità per lo smart working e altre forme di lavoro flessibile, che è esteso non solo ai caregiver ma anche alle persone con disabilità grave.
Affinché le nuove misure siano operative occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La norma sarà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in GU.